Art. 2.
(Natura giuridica).

      1. L'INRAF ha personalità giuridica autonoma, è dotato di autonomia finanziaria e contabile ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché al controllo della Corte dei conti. L'INRAF ha, altresì, autonomia scientifica e organizzativa, che esercita attraverso propria potestà regolamentare.
      2. Su proposta del presidente, di cui all'articolo 4, il consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 5, adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti lo statuto dell'INRAF per la definizione delle norme di organizzazione interna.
      3. L'INRAF ha sede nella città di Rovigo e può articolarsi con proprie strutture su tutto il territorio nazionale.

 

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